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Leggi canoniche contro gli eretici

Nota 6. alla lettera terza di Roma Papale 1882

Secondo le leggi della Chiesa romana, sarebbe vietata ogni qualunque comunicazione cogli eretici, anche civile e politica. Si tollerano in vero tali comunicazioni; ma le leggi che le proibiscono sono ancora in vigore, e si mettono in esecuzione quando si può. Tutte le leggi relative al commercio vietato con gli eretici e scomunicati sono state compendiate da’ teologi in questi due barbari versi: Si pro delictis anathema quis efficiatur, Os, orare, vale, comunio, mensa negatur. Ed ecco come essi li spiegano: Os: si deve negare agli eretici non solo il bacio di amicizia; ma si deve evitare qualunque colloquio con essi, fosse anco per lettera, per messi, per segni; insomma qualunque segno di corrispondenza. Orare: è proibito di pregare con essi. Vale: non si debbono neppure salutare, e non si deve mostrar loro nessun segno di rispetto, fossero anche superiori. Comunio: non si deve avere con un eretico nessun commercio, nessun affare, nessun contratto sotto qualunque pretesto. Mensa: è proibito non solo invitarli a desinare, ma di desinare alla stessa tavola con loro. E tali leggi sono ancora oggi in pieno vigore, almeno per la coscienza de’ Cattolici romani!

Oltre a ciò, il diritto canonico, che è in pieno vigore nella Chiesa romana, e s’insegna ne’ seminari e nelle università cattoliche, è pieno di leggi contro gli eretici. Chi volesse avere la pazienza, ovvero avesse la curiosità di conoscere tali leggi veramente degne di cannibali, può consultare i documenti che noi accenniamo, nei quali, sebbene non sien tutti, pure vi è abbastanza per conoscere lo spirito di carità e di tolleranza che ha sempre animato i preti.

Cospus Juris Canonici, Gregorii XIII P.M. jussu edictum: decr. 2, par. Causa 23, g. 4, cap. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 51;
Quest. V, cap. 20, 32, 43, 47;
Quest. VI, cap. 9, 13, 16.
Decret. Gregorii PP. IX, lib. v, tit. 7, cap. 9, 10, 11, 13.

Ma vi è anche di più, il diritto canonico non solo permette anche ai particolari di uccidere gli eretici, ma anche lo ordina. Queste accuse contro la Chiesa romana sarebbero atroci, se non fossero provate. Proviamo dunque primo, che essa permetta che un particolare, senza alcuna forma di giudizio, possa uccidere gli eretici.

Il diritto canonico, decret. P. 2, caus. 23, q. 6, cap. 47, riporta un decreto di Papa Urbano II in questi termini, che noi traduciamo letteralmente, lasciando la briga ai preti ed ai dotti di riscontrarlo nell’originale da noi esattamente citato, e sfidandoli a smentirci, se lo possono.

“Tu imporrai agli uccisori degli scomunicati una specie di penitenza proporzionata alla intenzione che li avrà mossi a quell’atto, come hai veduto che si pratica qui in Roma. Noi non crediamo che debbano considerarsi come omicidi, coloro ai quali, accesi di zelo per la santa madre Chiesa, avverrà di trucidare un qualche scomunicato. Però, affinchè la disciplina della santa madre Chiesa non sia del tutto abbandonata, imporrai loro una penitenza conveniente nel modo che abbiamo detto; con la quale possano attirare sopra loro gli sguardi della divina semplicità, nel caso che la umana fragilità gli avesse fatto mescolare in quell’atto una qualche intenzione men pura.”

Questo orribile decreto è tanto piaciuto a’ preti, che lo hanno inserito nel diritto canonico, che è il codice della Chiesa romana. I glossatori di questo passo, dicono che la penitenza imposta a tali assassini è solo ad cautelam, e per non abolire l’uso; che il peccato, se ve ne è, è straniero all’atto di trucidare gli scomunicati: ma che l’uccisore avrebbe potuto avere una cattiva intenzione, ed in tale ipotesi avrebbe peccato non per l’azione, ma per l’intenzione.

Proviamo ora che non solo è permesso, ma che è anche ordinato di uccidere gli eretici.

Il diritto canonico, 2 p. decr. caus. 23, q. 5, c. 32; dopo aver citato il capo XIII del Deuteronomio, ed il fatto di Matatia, secondo il libro 1 de’ Maccabei cap. II, dice: “Che se prima della venuta di Cristo sono stati osservati questi precetti (di uccidere, anche di privata autorità, coloro che si oppongono alla religione stabilita), quanto più debbono essere osservati dopo la sua venuta, allorchè Egli con la sua venuta ci ha esortato ed eseguirli non solo con le parole, ma anche co’ fatti?”

Ci si dirà: “Ma cotali leggi sono andate in disuso.” Tutt’altro, noi rispondiamo: se il papa non può farle eseguire per mancanza di forza, non solo non le ha mai abolite, ma piange di non poterlo eseguire. Nell’eccellente libro intitolato; “Saggio sul potere de’ Papi:” al tomo 2, è riportata una istruzione data nel 1805 da Pio VII, la quale, fra le altre cose, dice: “Non solo la Chiesa ha sempre procurato d’impedire che gli eretici occupassero i beni ecclesiastici; ma ha anche ordinato che per il delitto di eresia fossero confiscati tutti i beni degli eretici. Per quello che riguarda i beni de’ particolari, cotal pena è decretata nella decretale d’Innocenzo III (Decret. Greg. IX, lib. v, tit. 7, cap. 10) al capo Vergentis de haereticis: e per quello che riguarda i principati ed i feudi, è ugualmente una regola di diritto canonico nel capo Absolutos XVI de haereticis, che cioè i sudditi di un principe manifestamente eretico, rimangono assoluti da qualunque omaggio, fedeltà, ed ossequio verso del medesimo... ..ma disgraziatamente noi viviamo in un tempo così umiliante per la sposa di Gesù Cristo, che siccome a lei non è possibile usare, così neppure è espediente ricordare queste sue santissime massime di giusto rigore contro i nemici e ribelli della fede. Ma se non può esercitare il suo diritto di deporre dai loro principati, e di dichiarare decaduti dai loro beni gli eretici; non ne siegue ec. ec. ec.”

Un papa più recente, Gregorio XVI, nella sua enciclica (15 Agosto 1882), chiama la libertà di coscienza “una massima assurda ed erronea, anzi un delirio;” la libertà della stampa è per lui “una libertà funesta per la quale non si può mai avere tanto orrore che basti.”

Ecco una semplice idea di quello che pensano i preti intorno agli eretici.