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Dommatizzanti e sospetti di eresia

Nota 10. alla lettera sesta di Roma Papale 1882

Potrà a taluni parere una esagerazione la dottrina di questo padre lettore, il quale dice che il nostro Enrico è assolutamente obbligato a denunciare alla inquisizione il sig. Pasquali, sotto pena di essere denunciato egli stesso come fautore di eretici e sospetto di eresia. Dobbiamo giustificare le asserzioni che poniamo nella bocca del P. lettore.

Noi possediamo un libro raro e prezioso che fa testo nella teoria e nella pratica dell'inquisizione romana: è il libro dell'inquisitore Fr. Nicola Eymeric intitolato: "Directorium inquisitorum." È un volume in foglio di circa 800 pagine, che contiene il testo, e le note di Monsignor Francesco Pegna uditore della S. Rota Romana, dedicato al papa, e stampato con approvazione e privilegio in Roma nella tipografia del Senato Romano. Da questo libro trarremo le nostre citazioni.

Il sig. Pasquali era eretico dommatizzante. I dommatizzanti, chiamati anche eresiarchi, sono coloro i quali non solo ritengono dottrine condannate come eretiche dalla Chiesa romana, ma che le insegnano sia in pubblico, sia in privato (part. 2 quest. 39 comm. 64); cotali eretici debbono assolutamente essere denunciati; e colui che non li denuncia diviene fautore di eretici, e sospetto di eresia. I fautori degli eretici sono coloro che li favoriscono: "in tre modi si possono favorire gli eretici: primo, per omissione o negligenza; secondo, per il fatto o la cooperazione; terzo, per consigli" (quest. 53 com. 78). Se si parla di magistrati ogni negligenza nel perseguitare gli eretici li rende fautori di essi; in quanto poi ai privati, se essi non li denunziano divengono fautori per la loro negligenza (ibid.).

Il delitto di essere sospetto di eresia si commette in tre maniere; o a meglio dire nella giurisprudenza inquisitoriale vi sono tre diversi gradi di sospetto: il primo è il sospetto lieve levis suspicio, e si dice lieve perchè è basato sopra lievi congetture; come per esempio se un individuo andasse in riunioni segrete, nelle quali non si sa cosa si faccia. Il secondo è il sospetto veemente vehemens suspicio, che nasce da congetture più forti; come per esempio colui che occultasse gli eretici o si associasse con essi, dasse o ricevesse doni da loro, o cose simili, sarebbe sospetto de vehementi, secondo il frasario inquisitoriale. Il terzo grado si chiama sospetto violento violenta suspicio; come per esempio se alcuno ricevesse volentieri le consolazioni spirituali dagli eretici, frequentasse le loro riunioni ec. Nel sospetto di primo grado si è chiamati al S. Uffizio e si è obbligati a fare l'abiura; nei sospetti del secondo grado si procede alla carcerazione, e fino alla tortura: per il terzo grado devono essere trattati come eretici (part. 2 direct. quest. 55, comm. 80; 3 part. quest. 61, comm. 110). Questa giurisprudenza inquisitoriale non è punto abolita in Roma.
Pedro