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Tribunali romani
Nota 11. alla lettera ottava di Roma Papale 1882

Roma abbonda talmente di tribunali, che nel ramo giudiziario può senza esagerazione dirsi una vera Babele. Noi non faremo che enumerare que' tribunali, de' quali, dopo tanti anni di assenza, ci potremo ricordare. Incominciamo dai tribunali civili.

Il tribunale della S. Rota romana, composto di dodici prelati di diverse nazioni. Esso giudica in primo ed ultimo grado le cause sul valore de' rescritti o chirografi pontifici, e le cause di restituzione in intero con sentenza passata in cosa giudicata, quando però ne ha ottenuto il permesso dal papa. Giudica poi in appello tutte le cause maggiori di scudi 500, le cause di valore indeterminato; giudica altresì in terza ed ultima istanza le cause minori del suddetto valore, quando fossero state giudicate da due tribunali con sentenze contradittorie, lochè arriva assai sovente.

Il tribunale Supremo di Segnatura, composto parimente di prelati, giudica le cause di annullamento o circoscrizione di atti giudiziali e di sentenze: le quistioni di competenza, di unione o di avocazione di cause, di ricusa di giudici per legittimo sospetto, e di restituzione in intero. In questi due tribunali le cause si trattano solo per iscritto ed in latino, e non sono ammessi innanzi al tribunale nè gli avvocati nè i procuratori, né i liticanti.

La Piena Camera, o come volgarmente si dice il tribunale della Camera, è composto di prelati, e giudica in appello le cause che interessano il pubblico erario: inguisachè quando il governo perde una causa contro un particolare, appella al tribunale della Camera, cioè a sè stesso.

La congregazione camerale è un tribunale pel contenzioso amministrativo; è presieduto dal tesoriere, ossia ministro delle finanze, ed è composto di quattro prelati. Hanno in esso voto consultivo l'avvocato generale del fisco ed il commissario della Camera.

Il tribunale dell'Uditore della Camera, detto volgarmente l'A. C., ha molte ramificazioni.

Monsignore Uditore della Camera giudica per mezzo del suo uditore, in prima istanza le cause appartenenti al foro ecclesiastico, le quistioni sulla esecuzione delle bolle e lettere apostoliche; giudica in appello tutte le cause decise dai vicari generali delle diocesi dello Stato pontificio, non maggiori di scudi 500. L'uditore di Monsignore è un laico, ed oltre all'essere magistrato esercita anche la professione di avvocato patrocinante. Egli dà le sentenze; ma il prelato deve firmarle, anche se fossero contrarie alla sua convinzione.

Oltre l'uditore, il prelato dell'A.C. ha due assessori togati, i quali giudicano separatamente in prima istanza le cause di Roma al di sotto dei scudi 200, le cause di alimenti, di mercedi, e di danni dati.

La congregazione civile dell'A.C. è divisa in due turni. Essa giudica alternativamente in prima istanza le cause di Roma e Comarca maggiori di scudi 200, ed anche minori se trattasi d'interessi comuni, di provincie e del pubblico erario; di qualunque somma se trattasi di riduzione, di liberazione, di cancellamento d'ipoteche ec.; e quando si tratta contro esteri o assenti dallo Stato. Giudica in appello le cause decise dagli assessori e dai tribunali civili delle provincie, purché non superino i 500 scudi.

La congregazione civile dell'A.C. si compone in turno camerale composto di cinque giudici, ed allora giudica in prima istanza le cause concernenti lo stato delle persone e gl'interessi del pubblico erario.

La Congregazione civile prelatizia dell'A.C. decide in terza istanza le cause non maggiori di scudi 500. Presidente di tutte queste congregazioni o tribunali è Monsignor Uditore della Camera, il quale non interviene mai alle udienze, ma è obbligato a firmare le sentenze.

La Congregazione di revisione è presieduta da un cardinale, ed è composta di prelati e nobili laici. Essa decide in appello le questioni decise dalla Congregazione camerale; ed in via amministrativa decide se e come possano ammettersi le offerte per gli appalti, forniture ec.

Il Consiglio supremo è un tribunale composto di tre cardinali, cioè del cardinal decano, del segretario di Stato, e del presidente della Congregazione di revisione; e di tre prelati: esso decide in appello le cause giudicate dai cardinali legati e dalla Congregazione di revisione.

La Congregazione Lauretana era un tribunale eccezionale civile e criminale che si divideva in due turni: ma siccome l'anno scorso fu soppresso, così non ne parliamo.

La Congregazione del buon governo è presieduto da un cardinale, ed è composta di molti prelati, e giudica in appello le cause decise dalle congregazioni governative delle provincie.

Il Camarlingato ha due tribunali: uno che giudica sulle cause di conservazione, acquisto e ristauro de' monumenti antichi, ed ha un numero indeterminato di consiglieri, ma giudice è un prelato; l'altro è composto di un giudice laico chiamato il Governatore di piazza Navona, che giudica sommariamente le cause che nascono nel mercato.

La Congregazione della Rev. Fabbrica di S. Pietro giudica tutte le cause appartenenti alla esecuzione dei legati pii.

La Curia Capitolina è composta di due giudici chiamati Collaterali e dell'uditore del Senatore, i quali giudicano indipendentemente l'uno dall'altro le cause di Roma che non sorpassano gli scudi 200, e le altre cause come gli assessori togati dell'A.C.

Il tribunale Civile collegiale Capitolino giudica in prima istanza le cause maggiori di scudi 200, ed in grado di appello quelle decise dai collaterali e dal giudice de' mercenari.

Il giudice de' mercenari conosce le cause di Roma e dell'agro romano non maggiori di scudi 200 concernenti mercedi campestri, caparre, anticipazioni, o prestiti dati per lavori di campagna.

Il tribunale di Commercio giudica tutte le questioni commerciali e quelle che riguardano i teatri.

Il cardinal Vicario giudica per mezzo di un prelato suo luogotenente civile tutte le cause ecclesiastiche di Roma e suo distretto, non che le cause fra' laici non maggiori di 25 scudi.

L'uditore del cardinal Vicario giudica in appello le cause giudicate dal luogotenente e dal Vicegerente.

Il Vicegerente giudica per mezzo di un suo uditore le stesse cause che può giudicare il luogotenente del cardinal Vicario.

Ecco ventidue tribunali civili, senza calcolare i tribunali puramente ecclesiastici, cioè Concilio, Vescovi e regolari, Disciplina ec.: e forse ne abbiamo dimenticato qualcuno.

I tribunali criminali in Roma sono i seguenti, per quanto possiamo ricordare.

Il tribunale del Governo presieduto da Monsignor Governatore, il quale, come l'Uditore della Camera, non interviene mai alle sedute. Esso è composto di due prelati assessori, e di due giudici laici luogotenenti. Giudica tutte le cause criminali di Roma fino alla pena di morte inclusivamente.

Il tribunale supremo della Consulta è composto di dodici prelati, diviso in due turni, e giudica in appello ed anche in cassazione le cause criminali maggiori.

Il tribunale criminale Capitolino giudica le piccole cause criminali delle persone appartenenti in qualche modo alla giurisdizione del Senato.

Il tribunale criminale dell'A.C. giudica le cause criminali degli ecclesiastici, o de' delitti commessi contro persona ecclesiastica, o nelle chiese o in vicinanza di esse, ed anche i piccoli delitti commessi nelle vicinanze di Montecitorio.

Il tribunale criminale del Maggiordomo giudica tutti i delitti commessi ne' sacri palazzi.

Il tribunale criminale del Vicariato, giudica specialmente i delitti contro il mal costume, e fa pagare le multe ai trasgressori delle feste e delle vigilie, e procede contro coloro che non si comunicano nella Pasqua.

Il tribunale militare giudica tutti i delitti commessi dai militari, i quali non possono essere giudicati dai tribunali ordinari.

Il tribunale militare per la truppa di finanza è separato dal tribunale militare comune, ed è composto di un consiglio di prima istanza e di uno di appello.

Vi è finalmente un consiglio di disciplina per le piccole mancanze disciplinari.

In questa enumerazione non abbiamo calcolati i Presidenti regionarii che sono quattordici, i quali giudicano ogni giorno sommariamente le piccole cause sia civili che criminali; non abbiamo contati i tribunali dell'Inquisizione, de' Vescovi e regolari, e della Disciplina regolare: i due ultimi giudicano le cause criminali de' frati e delle monache.

Un povero parroco deve essere in corrispondenza con tutti questi tribunali
Pedro