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La commissione de' sussidi
Nota 15. alla lettera ottava di Roma Papale 1882

La commissione de' sussidii è presieduta da un cardinale e dispone di duecentomila scudi (1,080,000 fr) che riceve annualmente dall'erario, oltre una quantità di rendite particolari che possiede. Essa è divisa in dodici regioni; ogni regione ha il suo prefetto regionario ed il suo segretario. Ogni regione abbraccia quattro parrocchie, in ogni parrocchia vi è un deputato ed una deputata che, presieduti dal parroco, determinano i sussidi da accordarsi. Ogni mese vi è la congregazione regionaria presieduta dal prefetto, nella quale i parrochi ed i deputati riuniti, calcolando la somma che il prefetto dice essere a sua disposizione, si distribuiscono i sussidi, ma sempre la somma è assai minore dei bisogni.

I sussidi si dànno in denaro ed in generi. I sussidi in denaro, o sono ordinari, o straordinari. I sussidi ordinari sono o giornalieri o mensili; i sussidi giornalieri non oltrepassano i baiocchi cinque, e questi sussidiati sono in un ruolo, e non si può ad essi levare il sussidio una volta accordato, che in congregazione. I sussidi mensili dipendono dall'arbitrio del parroco, il quale li dà a chi vuole.

I sussidi in generi consistono in abiti, coperte e cose simili, le quali cose si dànno col voto della congregazione. Oltre la Commissione dei sussidi, vi è la Elemosineria apostolica che dà ancora, ma sempre alla raccomandazione del parroco; vi è la congregazione della Divina Pietà che dà, ma sempre per mezzo del parroco. Le distribuzioni straordinarie di sussidi, le doti, si fanno tutte per mezzo del parroco; sicchè i sussidi sono veramente una grande occupazione per un parroco, ma sono per lui un gran mezzo per mantenere con essi la sua polizia, se il parroco è onesto.
Pedro